La Corte di Cassazione ha confermato con ordinanza n. 11337 del 27 aprile 2026 che il proprietario di un terreno ha diritto a escludere attività di terzi svolte nello spazio sovrastante il suolo, ai sensi dell'art. 840, secondo comma, del Codice Civile. La decisione, ora rilanciata pubblicamente dalla Confedilizia il 22 luglio 2026, chiarisce che tale interesse va valutato non solo rispetto all'utilizzo attuale del fondo, ma anche in relazione a possibili destinazioni future, purché compatibili con le caratteristiche e la normale destinazione economica del terreno.
Secondo la Cassazione, l'interesse del proprietario a escludere attività di terzi non si limita alla situazione presente, ma abbraccia anche utilizzazioni future del suolo che, pur non ancora concretamente individuate, siano compatibili con la natura e la normale destinazione del bene. La Corte sottolinea che il proprietario non deve dimostrare un progetto immediatamente operativo per vietare l'interferenza di terzi: è sufficiente che l'uso futuro rientri nelle potenzialità economiche e giuridiche del terreno.
L'ordinanza rappresenta un precedente giurisprudenziale rilevante per questioni frequenti nel diritto immobiliare: servitù di fatto e passaggi non autorizzati, installazioni aeree e sotterranee realizzate senza titolo, utilizzo temporaneo di aree private per cantieri, e controversie condominiali relative a beni comuni e spazi condivisi.
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